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Circolare
INPS 18 febbraio 1999, n. 37
Oggetto: "Permessi di cui all'articolo
33 della legge 104/1992. Disposizioni varie."
Oggetto: "Permessi di cui all'articolo
33 della legge 104/1992. Disposizioni varie."
Con circolare
n. 162 del 13 luglio 1993, circolare
n. 80 del 24 marzo 1995 e circolare
211 del 31 ottobre 1996 sono state fornite istruzioni in merito
alla applicazione dell'art.
33 della legge 104/1992. A seguito di indicazioni fornite dal
Ministero del lavoro, si impartiscono ulteriori disposizioni, che
modificano e in parte integrano quelle contenute nelle predette
circolari, disposizioni che ovviamente dovranno essere portate
tempestivamente a conoscenza dei datori di lavoro interessati.
1. Lavoratori handicappati
a) Fruibilità dei permessi da parte del
lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato\
Al par. 1 lett. c) della circolare
n. 211 del 31 ottobre 1996 era stato previsto che il lavoratore
handicappato potesse fruire, contemporaneamente nelle stesso mese, sia
dei giorni di permesso per se stesso sia di altri giorni di permesso per
assiste un familiare convivente, anch'esso handicappato, qualora la
natura dell'handicap di questo familiare avesse comportato la necessità
di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se
stesso.
A modifica di quanto sopra, secondo le accennate indicazioni
ministeriali, si precisa che il lavoratore handicappato può fruire dei
giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni
per assistere un altro familiare handicappato.
I giorni di permesso, invece, potranno essere riconosciuti al lavoratore
non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se
quest'ultimo già fruisce dei permessi per se stesso, a condizioni che:
- il lavoratore handicappato, pur beneficiando dei propri permessi,
abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del
familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere
valutata del medico di Sede anche in relazione alla gravità
dell'handicap);
- nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non
lavoratore in condizione di prestare assistenza.
Con l'occasione si precisa in via generale che i familiari non
lavoratori studenti, sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle
prestazioni di cui alla legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività
lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti
universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non
solo l'iscrizione all'università ma anche l'effettuazione di esami).
b) Permessi fruibili dal lavoratore
handicappato
Al par. 5 della circolare n. 211 del 31
ottobre 1986 era stato previsto che il lavoratore handicappato
maggiorenne (ex comma 6, art. 33) potesse fruire nell'ambito dello
stesso mese di calendario sia dei giorni di permesso che dei permessi
orari giornalieri.
In relazione alle indicazioni del Ministero anzi detto, si precisa, a
modifica di quanto sopra, che il lavoratore handicappato può scegliere
di fruire, nell'ambito di ciascun mese di calendario o dei permessi
orari oppure dei permessi giornalieri.
Tali permessi, infatti, devono essere fruiti alternativamente dai
lavoratori handicappati, in analogia a quanto previsto per i genitori di
handicappati, i quali di fatto possono fruire di un solo tipo di
permesso (permessi orari fino a tre anni di età del figlio; giorni di
permesso dai tre anni fino alla maggiore età).
Si chiarisce in proposito che l'alternativa in questione si riferisce al
tipo di permessi da fruire nell'ambito di ciascun mese di calendario.
La scelta dei permessi, pertanto, può essere modificata, purché
riguardi un mese intero di calendario; in altri termini, una volta
scelto il tipo di permessi (a ore o a giorni) ed iniziata, in un
determinato mese, la fruizione dei permessi scelti, il lavoratore non
potrà chiederne la variazione per quel mese.
2. Genitori di
handicappati
a) Condizione di non lavoratore di uno dei
genitori
Come previsto con circolare
n. 162 del 13 luglio 1993, par. 2 e
circolare
n. 80 del 24 marzo 1995, par. 1, la madre lavoratrice dipendente
non ha diritto ai benefici di cui ai commi 1 (prolungamento astensione
facoltativa), 2 (permessi orari) e 3 (permessi giornalieri) dell'art. 33
delle legge 104/1992, quando il padre non svolge alcuna attività
lavorativa, a meno che questi non risulti gravemente ammalato o
ricoverato in una struttura sanitaria.
Ad integrazione delle precedenti disposizioni si precisa che, in
presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore
dipendente può fruire dei giorni di permesso se sussitano altri
"motivi obiettivamente rilevanti" che impediscano al genitore
non lavoratore di assistere il figlio; in tali casi i permessi spettano
al genitore lavoratore per il periodo relativo all'impedimento del
genitore non lavoratore.
I "motivi obiettivamente rilevanti" sono ravvisabili al
verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- grave malattia del genitore non lavoratore, debitamente documentata
(da valutare a cura del medico di Sede anche in relazione alla natura
dell'handicap del figlio);
- presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni
superiore a tre;
- presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a
sei anni;
- necessità di una assistenza al figlio handicappato anche in ore
notturne e anche da parte del genitore lavoratore (necessità da
valutare a cura del medico di Sede pure in relazione alla natura
dell'handicap).
b) Condizione di lavoratore autonomo di un
genitore e di lavoratore dipendente dell'altro genitore
Si rammenta che la madre lavoratrice
dipendente può usufruire dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 33 della legge 104/1992 anche qualora il padre sia lavoratore
autonomo.
Nel caso in cui, invece, il padre sia lavoratore dipendente e la madre
lavoratrice autonoma, il padre, come da indicazione del Consiglio di
Stato (parere n. 370 del 23 ottobre 1996, trasmesso al Ministero
del lavoro e della provvidenza sociale con nota n. 65 del 14 novembre
1996), può fruire solo dei giorni di permesso ex comma 3 del citato
art. 33 (vedi allegato messaggio n. 15172 del 3 luglio 1997).
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