Circolare Ministeriale -
Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate – 1 giugno 1999, n.122
Oggetto: Videoconferenza modello 730.
Risposte a quesiti vari
In occasione della videoconferenza del 30
aprile u.s., questo Ministero ha fornito talune risposte ai quesiti
pervenuti, che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate.
1. ONERI E SPESE
1.1 Spese mediche
1.1.1. SPESE SANITARIE RELATIVE A RICOVERI
PER DEGENZE NON COLLEGATE AD INTERVENTI CHIRURGICI
D. Le spese sanitarie relative a ricoveri
per degenze non collegate ad interventi chirurgici costituiscono onere
detraibile? La differenza di classe imputabile al numero di letti
presenti nella camera che ospita l'ammalato o alla presenza o meno del
bagno in camera e non a servizi extra, quali il letto aggiunto, il
televisore, ecc., può essere indicata tra le spese sanitarie?
R. Si conferma quanto già specificato nelle
istruzioni dei modelli di dichiarazione, e, cioè che le spese sanitarie
relative alle degenze, siano esse collegate o meno ad un intervento
chirurgico, costituiscono onere che dà diritto ad una detrazione
d'imposta. Si precisa, inoltre, che le differenze di classe, imputabili,
ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, possono essere
computate nell'ammontare delle spese che dà diritto alla detrazione,
mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra come,
ad esempio, il telefono, il televisore, ecc..
1.1.2. SPESE MEDICHE PARZIALMENTE
RIMBORSATE
D. In caso di rimborso parziale delle spese
mediche da parte di enti o casse aventi esclusivamente finalità
assistenziale a fronte di contributi versati in conformità a contratto,
accordo o regolamento aziendale, la quota non rimborsata può essere
calcolata ai fini della detrazione per oneri?
R. Nell'ipotesi prospettata, la quota di
spese non rimborsata può, ovviamente, essere considerata ai fini del
calcolo della detrazione spettante per le spese mediche.
1.1.3. UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
D. E' possibile utilizzare
l'autocertificazione per attestare che la ricevuta che, per motivi di
riservatezza, non reca l'intestazione del paziente per il quale è stata
acquistata, e' relativa all'acquisto di farmaci o altre spese mediche
resesi necessarie per lo stesso contribuente o per un suo familiare a
carico?
R. Le spese sanitarie danno diritto alla
detrazione d'imposta quando sono effettivamente sostenute nell'interesse
proprio e se il documento di spesa è intestato al contribuente cui si
riferisce la spesa. La detrazione compete anche quando le spese sono
sostenute nell'interesse dei familiari a carico e ciò risulta dalla
relativa documentazione. La documentazione occorrente per fruire della
detrazione d'imposta è precisata nelle istruzioni per la compilazione
delle dichiarazioni dei redditi, nell'Appendice, alla voce "Spese
sanitarie", nella quale è chiarito che l'autocertificazione può
essere utilizzata per le spese sanitarie relative a medicinali
acquistabili senza prescrizione medica, per le protesi e in altre
ipotesi espressamente indicate. Nel caso prospettato non si ritiene,
pertanto, di poter consentire l'autocertificazione.
1.1.4. SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI
FAMILIARI DI UN CONTRIBUENTE DECEDUTO
D. Le spese mediche pagate dopo il decesso
dagli eredi del de cuius possono essere considerate ai fini della
deduzione o della detrazione d'imposta prevista per le spese sanitarie?
R. Sulla base dei principi civilistici gli
eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius.
Pertanto, dopo il decesso gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti
del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente,
gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi
compresi gli eventuali crediti d'imposta. Al riguardo, si deve tener
conto che se il contribuente non fosse deceduto avrebbe sostenuto
direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto ad
un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. Pertanto, si
ritiene che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da
parte dell'erede che ha sostenuto le spese ovvero dagli eredi
relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute.
1.1.5. SPESE PER AFFITTO O ACQUISTO DI
ATTREZZATURE SANITARIE
D. Le spese relative all'acquisto o
all'affitto di macchine per aerosol o per la misurazione della pressione
sanguigna possono essere incluse tra le spese sanitarie del rigo E1 del
mod 730?
R. Sì, anche le spese relative all'acquisto
o all'affitto di attrezzature sanitarie, come, ad esempio, la macchina
per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, possono
essere comprese tra le spese sanitarie.
1.1.6 TRAPIANTO DI ORGANI
D. Si possono comprendere tra le spese
mediche anche le spese sostenute per il trasporto di organi da
trapiantare? Ad esempio, nel caso di un trapianto di cornea proveniente
dagli U.S.A. che ha necessitato del trasporto aereo, può considerarsi
detraibile la fattura relativa all'acquisto della suddetta cornea. Se,
invece che al contribuente, la fattura è stata intestata all'oculista
che ha effettuato l'intervento?
R. Tutte le spese relative al trapianto di
organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire l'organo da
trapiantare sul luogo dell'intervento, si possono comprendere tra le
spese sanitarie; qualora, tuttavia, la fattura sia intestata
all'oculista che ha effettuato l'intervento e non al contribuente, la
relativa spesa non va computata nell'ammontare che dà diritto alla
detrazione.
1.1.7. SPESE PER L'ACQUISTO DI
UN'AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP
D. Il genitore di un portatore di handicap
con ridotte o impedite capacità motorie può indicare nel rigo E3 la
spesa per l'acquisto di un'autovettura adattata in funzione delle
limitazioni del figlio, se questi è a suo carico? E' possibile tale
detrazione anche se quest'ultimo non e' in possesso della patente di
guida?
R. Il genitore di un portatore di handicap
con ridotte o impedite capacità motorie può indicare nello specifico
rigo le spese relative all'acquisto di una autovettura adattata in
funzione delle limitazioni del figlio se questi è a suo carico. Per
fruire della detrazione non è necessario il possesso di una patente di
guida né da parte del genitore né da parte del figlio.
1.1.8. SPESE PER VEICOLI ADATTATI PER
PORTATORI DI HANDICAP
D. Quest'anno le istruzioni al modello 730
indicano che l'importo massimo per il quale si può, a questo titolo,
usufruire della detrazione d'imposta è pari a L. 35.000.000 e che la
detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo nell'arco di
quattro anni, salvo alcuni casi particolari. Si chiede se un
contribuente che ha acquistato nel 1997 un'autovettura indicando nel
rigo relativo a tale onere un importo pari a lire 40 milioni e che nel
1998 ha pagato un'altra fattura relativa alle modifiche apportate alla
stessa autovettura possa indicare nel rigo E3 del mod.730/99
quest'ultimo importo o se, ai fini del limite di 35 milioni introdotto
in questa dichiarazione dei redditi si debba tener conto anche della
spesa sostenuta nel 1997.
R. Le modifiche introdotte nell'articolo
13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alla detrazione
concernente le spese per l'acquisto e le riparazioni dei veicoli
adattati alle menomazioni dei portatori di handicap con ridotte o
impedite capacità motorie hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1998 e,
pertanto, si applicano alle spese sostenute nel 1998. Pertanto, le spese
sostenute nel 1997 per l'acquisto di un veicolo adattato per le ridotte
o impedite capacità motorie e per le quali il contribuente nella
relativa dichiarazione abbia fruito della detrazione d'imposta non
impediscono allo stesso di fruire quest'anno della analoga detrazione
relativamente ad eventuali ulteriori spese sostenute e non rilevano nel
limite massimo di 35 milioni entro il quale da quest'anno è possibile
calcolare la detrazione d'imposta. Va, tuttavia, precisato che le spese
sostenute nel 1998, relativamente alle quali il contribuente fruisce in
questa dichiarazione, anche se inferiori a 35 milioni e se riguardanti
soltanto riparazioni del veicolo, impediscono al contribuente di fruire
della detrazione per le spese eventualmente sostenute nei successivi tre
anni, salvo i casi particolari espressamente previsti dalla norma.
1.1.9 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA
SPECIFICA
D. Il contribuente che ha effettivamente
sostenuto le spese mediche e di assistenza specifica per un proprio
familiare portatore di handicap (ad es. il suocero), può portarsi in
deduzione tali somme se la fattura è intestata alla moglie, che non
possiede redditi o al familiare stesso?
R. Come precisato anche nelle istruzioni per
la compilazione del modello 730, le spese mediche generiche e quelle di
assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità
o menomazione sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile ed anche se non
fiscalmente a carico. Pertanto, nel caso prospettato (spese sostenute
per il suocero), e' ammessa la deduzione.
1.1.10 SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO
D. Si possono ricomprendere tra le spese
mediche detraibili quelle sostenute per il trasferimento e per il
soggiorno all'estero del contribuente?
R. Le spese relative al trasferimento e al
soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute non possono essere
computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non
sono spese sanitarie.
1.1.11 SUSSIDI TECNICI
D. L'acquisto di telefonini da parte di
coniugi sordomuti può essere considerata una spesa medica per la quale
spetta la detrazione?
R. Soltanto se il medico certifica la
necessità dell'acquisto del sussidio telematico ai fini dello specifico
handicap.
(omissis)
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