Circolare
Ministeriale
Ministero
della Pubblica Istruzione 4 gennaio 1988 n. 1
Oggetto: Continuità educativa nel
processo di integrazione degli alunni portatori di handicap
La continuità del processo educativo,
fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni
alunno, per il bambino portatore di handicap diviene condizione di
garanzia di interventi didattici che non procurino difficoltà nei
passaggi dalla scuola materna alla scuola elementare e da questa alla
scuola media.
Ciascuna scuola, pertanto, mentre educa
sulla base delle proprie peculiari caratteristiche istituzionali e
pedagogiche garantisce a tutti gli alunni, ed ai portatori di handicap
in particolare, quella continuità educativa che il raccordo tra le
diverse istituzioni scolastiche può certamente favorire.
Il presupposto di questa esigenza di
raccordo è il continuum della crescita della persona che comunque
permane in un processo di apprendimento che si amplia e si diversifica
anche in rapporto alle differenti fasi dello sviluppo psico-fisico.
L'alunno portatore di handicap, proprio
in quanto "pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto
educativo e di sostegno didattico", necessita più di ogni altro di
una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto
individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini
di scuola - materna, elementare e media - consenta un'esperienza
scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli
individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento.
Per corrispondere all'esigenza di
continuità tra i tre ordini di scuola, con specifico riferimento
all'integrazione degli alunni portatori di handicap, è necessario,
quindi, valorizzare il contributo che può derivare dalla collaborazione
tra gli operatori delle diverse istituzioni scolastiche, per il
coordinamento e l'integrazione dei rispettivi interventi.
E' opportuno a questo scopo individuare,
nell'ambito dei tre livelli del sistema formativo di base, criteri e
metodi che sul piano operativo agevolino il passaggio dell'alunno
portatore di handicap da un ordine di scuola a quello successivo.
Modalità operative di raccordo:
1) Nel periodo immediatamente successivo
alle preiscrizioni degli alunni sarà utile effettuare incontri tra i
capi d'istituto, gli insegnanti della sezione o della classe che il
bambino portatore di handicap frequenta, i docenti di sostegno delle
scuole materna ed elementare, o elementare e media, interessate al
passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli
operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame
della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e
per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite
all'integrazione.
2) Al termine dell'anno scolastico
conclusivo di una fase di scolarità dovrà essere fornita
all'istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine
scolastico ogni notizia relativa agli interventi realizzati sul piano
dell'integrazione e delle attività specificamente didattiche; dovrà
altresì essere trasmessa integralmente la documentazione che riguarda
l'alunno: diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato con le
indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di
sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di
valutazione ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale
conoscenza dell'iter scolastico del bambino e del livello di sviluppo
raggiunto.
Si richiamano, a questo proposito, le
indicazioni contenute nella C.M. n. 250 del 3/9/1985.
3) All'inizio dell'anno scolastico che
segna il passaggio al successivo ordine di scuola, un incontro tra i
capi d'istituto e gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno,
che lasciano e accolgono l'alunno portatore di handicap, costituirà un
impegno essenziale per l'integrazione del bambino nella nuova
istituzione scolastica. L'incontro, finalizzato alla comunicazione di
informazioni analitiche sulla personalità dell'alunno (e, in
particolare, con riferimento alle difficoltà nell'apprendimento, alle
condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti...), potrà fornire
elementi utili per la formulazione del nuovo piano educativo
individualizzato e per accordare gli obiettivi educativi e didattici al
livello di maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già
acquisite dall'alunno.
Ci si avvarrà, in questa fase, della
collaborazione degli operatori dei servizi socio-sanitari, secondo
intese e accordi locali.
4) Un'ulteriore possibile forma di
raccordo può essere costituita dalla partecipazione - a titolo
consultivo - del docente di sostegno della scuola di provenienza
dell'alunno alla programmazione del nuovo piano educativo
individualizzato, partecipazione che il capo d'istituto della scuola che
accoglie l'alunno, d'intesa con il direttore didattico competente, avrà
cura di attivare, secondo le modalità indicate dal collegio dei
docenti.
5) Nel caso in cui, per problematiche
connesse alla situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova
istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento
costituiscano per l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati
già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati - previa
autorizzazione del Provveditore agli Studi e limitatamente ai primi 2 -
3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico - interventi rivolti
all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel
precedente ordine di scuola. L'iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà
essere assunta, d'intesa, dai colleghi dei docenti delle due scuole
interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli
Studi dalla scuola che accoglierà o ha già accolto l'alunno.
Ovviamente l'utilizzazione
dell'insegnante di sostegno dovrà essere programmata sulla base di
un'attenta individuazione degli interventi e quantificando l'impegno
orario strettamente necessario, il relazione anche alla diversa
posizione giuridica del docente.
Tali iniziative, opportunamente
programmate e realizzate all'interno del nuovo gruppo-classe in
collaborazione con gli altri docenti che hanno parte attiva
nell'integrazione, potranno contribuire a rassicurare il bambino
accompagnandolo nella delicata fase del cambiamento.
I Provveditori agli Studi delle province
nelle quali saranno realizzate esperienze di questo tipo, avvalendosi
della collaborazione degli ispettori tecnici periferici, avranno cura di
seguire le relative modalità di attuazione e di accertare, mediante
un'attenta verifica, i risultati conseguiti e gli esiti che l'iniziativa
ha prodotto sul processo educativo del bambino portatore di handicap; in
merito sarà inviata un'esauriente relazione ai competenti Uffici di
questo Ministero.
I Collegi dei docenti, nell'ambito delle
competenze istituzionali, potranno prevedere altre forme di
coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema formativo di
base: appropriate iniziative di raccordo, infatti, organizzate in
funzione delle situazioni scolastiche reali e dei concreti problemi
logistici ed organizzativi ad esse collegati, possono porsi come fattori
determinanti nella costruzione di significativi rapporti tra le scuole
dei diversi livelli, affinché il cammino scolastico dell'alunno
portatore di handicap rispetti e accompagni la continuità del suo
processo di sviluppo.
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