Circolare Ministeriale - Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione
- Direzione Centrale IV Divisione 43 - 27 luglio 1998 - n. 65
Vedi anche Nota
Del Ministero dei Trasporti del 05/01/99
Oggetto: "Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Agevolazione previste
dall’art. 8 per i veicoli adattati a favore di soggetti portatori di
handicap con limitate capacità motorie permanenti."
Prot. n. 01719/4315 - Roma, 27 luglio 1998
(Nota bene: nella numerazione della Direzione Centrale IV questa stessa
circolare assume la numerazione A36)
Con riferimento alla precedente circolare D.C. N. B68 del 28 maggio 1998 di
pari oggetto, ed a seguito della emanazione da parte del Ministero delle
finanze della circolare
n. 186/E del 15 luglio 1998, con la quale è stato definito
l’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’art. 8 della legge
449/97 a favore di soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite
capacità motorie permanenti, si forniscono con la presente, per la parte di
competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, le disposizioni
attuative della suddetta norma.
Le agevolazioni riguardano i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma
1, lettera a), c) ed f) del codice della strada, adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Il successivo comma 3
del citato articolo 8 stabilisce, inoltre, che gli adattamenti eseguiti devono
risultare dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti in questione possono essere di due tipi:
a) quelli per la guida di veicoli a motore (tra i quali la legge 449/97 ha ora
ricompreso, ai fini della concessione delle agevolazioni, anche il cambio
automatico) da parte di conducenti disabili con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, che sono prescritti in sede di visita dalle Commissioni
mediche locali di cui all’art. 119 comma 4, lettera a) del Codice della
Strada, e che vengono annotati anche sulla patente speciale di guida;
b) quelli relativi unicamente al trasporto di persone con ridotte ed impedite
capacità motorie permanenti, e che riguardano modifiche dell’allestimento
interno (es. applicazione sedile girevole o sistemazione carrozzella) oppure
della carrozzeria ai fini di migliorare l’accesso (piattaforma sollevabile
in senso verticale o scivolo per la salita e la discesa della carrozzella dal
piano di calpestio del veicolo).
Per quanto concerne gli adattamenti di cui al precedente punto a), relativi
unicamente ai comandi, dell’autoveicolo, nulla è innovato rispetto
all’attuale prassi seguita per l’aggiornamento delle carte di
circolazione.
Per ciò che riguarda il punto b) la citata circolare N. 186/E del Ministero
delle finanze ha individuato le seguenti tipologie di adattamenti che danno
titolo alle agevolazioni previste, e che devono risultare nella carta di
circolazione:
1) pedana sollevatrice ad azionamento meccanico / elettrico / idraulico;
2) scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico / elettrico / idraulico;
3) braccio sollevatore ad azionamento meccanico / elettrico / idraulico;
4) paranco ad azionamento meccanico / elettrico / idraulico;
5) sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
6) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta
(cinture di sicurezza);
7) portiera/e scorrevole/i.
La predetta
circolare N. 186/E non esclude, comunque, la possibilità che
possano essere ammessi a godere delle agevolazioni previste dalla legge, a
giudizio del Ministero delle finanze, adattamenti diversi da quelli indicati,
purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e
l’adattamento proposto.
Si fa presente che, in ogni caso, la valutazione del collegamento funzionale
tra handicap e adattamento, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni,
rimane a carico degli uffici delle Entrate competenti per territorio, presso i
quali gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione, tra
cui copia del certificato medico attestante l’invalidità, e copia della
carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti realizzati sul
veicolo.
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Si impartiscono le seguenti disposizioni in merito all’aggiornamento della
carta di circolazione, ai sensi dell’art. 78 del C.d.S., dei veicoli ammessi
a godere dei benefici previsti dalla legge 449/97 attrezzati con uno o più
dispositivi per il trasporto di persone disabili con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti.
Le domande di aggiornamento della carta di circolazione dei suddetti veicoli
possono essere presentate presso un qualsiasi Ufficio provinciale della
M.C.T.C., allegando alla richiesta la seguente documentazione:
- Relazione illustrativa in carta semplice del costruttore del dispositivo,
corredata di disegni o schemi funzionali contenente una descrizione del
dispositivo stesso in cui vengono indicate, in relazione al tipo di veicolo,
le prescrizioni relative ai punti di attacco, nonché eventuali prescrizioni
supplementari per l’installazione;
- Dichiarazione in carta semplice dell’officina che ha installato il
dispositivo, con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a
perfetta regola d’arte, ed in conformità alle prescrizioni del costruttore
del dispositivo.
Per i veicoli già immatricolati, l’aggiornamento della carta di
circolazione e dell’archivio veicoli della banca dati del CED, ha luogo
applicando la tariffa 3.4 con annotazione riportata con apposito timbro e a
seguito di visita e prova effettuata da personale dipendente M.C.T.C.
appartenente alla VII, VIII e IX q.f. o dirigenti, muniti di diploma di laurea
in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito
nautico, geometra o maturità scientifica, abilitati all’effettuazione degli
accertamenti tecnici di cui all’art. 81 del Codice della Strada.
Riguardo la visita e prova dei veicoli, si richiama l’attenzione degli
operatori sul fatto che l’installazione dei dispositivi di cui al precedente
punto b), ed in particolare quelli relativi ai punti 1) e 2), potrebbe dar
luogo ad un aumento non trascurabile della tara del veicolo e ad una diversa
ripartizione delle masse sugli assi, tale da richiedere una verifica ponderale
che potrebbe, in alcuni casi, comportare, nel rispetto della massa complessiva
a pieno carico del veicolo, una riduzione del carico utile trasportato.
Si rende noto che, attualmente, esistono veicoli omologati che sono attrezzati
fin dall’origine con dispositivi per il trasporto di disabili con limitata o
impedita capacità motoria, nelle cui carte di circolazione è presente
l’annotazione dell’adattamento.
Le presenti disposizioni non si applicano agli autoveicoli classificati per
trasporto specifico di persone in determinate condizioni, per i quali
seguitano a valere quelle impartite con circolare D.G. N. 48/82 del 26 aprile
1982 e seguenti.
IL DIRETTORE GENERALE
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