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Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
"Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi"
(pubblicato in S.O. della G.U. 31
dicembre 1986, n. 302)
Nota bene: testo aggiornato al 9 marzo
2000
(omissis)
Articolo 10
Oneri deducibili.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se
non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i
contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi
di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti
indicati nell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di
premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo
né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì,
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare
il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al
coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione
modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a
formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti
ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque
a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni
presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni
dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni
di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili
urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di
lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della
legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22
novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre
1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se
sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle
società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito
complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa
proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle
relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato
al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in
proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo
della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare
del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di
cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in
categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si
intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano
abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia.
1. Dall'imposta lorda si detraggono per
carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000
ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000
per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere
dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla
detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il
suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età
inferiore a tre anni.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per
gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da
essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate
le condizioni richieste.
(omissis)
Articolo 13-bis
Detrazioni per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni
specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su
immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo
non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare
deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto
periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene
stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente
dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta
nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso
di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il
limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse
condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari
di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di
rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese
sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche,
per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in
genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,
con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54,
comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119
del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro
delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in
un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da
detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della
spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il
suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa
massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale
rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la
predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si
considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da
altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro
ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati,
per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i
contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le
assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non
obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni
sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia
durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta
la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di
riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei
premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce
reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è
determinata applicando una aliquota non superiore al 22 per cento; in tale
caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al
contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare
complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'articolo 11
per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle
spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero
per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità
effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e
di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate
in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di
rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli
studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni
altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai
fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la
documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo
parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni
siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano
direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le
attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,
al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare
delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni
ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per
le attività di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per
cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei
vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali
finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo
1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è
consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in
ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore
delle società sportive dilettantistiche.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le
erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici
per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo
pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a
partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni
alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire
un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei
cani guida (9/ee).
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la
detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite
complessivo ivi stabilito.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del
comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato
articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
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