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TEAM - TESSERA EUROPEA ASSICURAZIONE MALATTIA

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (TS)   permette di usufruire delle cure urgenti.

A CHI VIENE RILASCIATA

La TEAM, viene rilasciata, in linea di principio a tutte le persone iscritte e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia.
Inoltre, la TEAM spetta anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari iscritti al SSN e non a carico di Istituzioni estere.

Attenzione: i cittadini extracomunitari iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dalla normativa comunitaria vigente (Regolamento EC 859/2003).

COME E DOVE UTILIZZARLA

L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che da diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile.
Si rammenta che in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull’assistenza in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. E’ bene sapere che il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto all’istituzione competente. In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria.

Si sottolinea che la TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione (cure programmate), per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.

VALIDITA'

La TEAM ha validità sei anni eccetto diversa indicazione da parte della Regione/ASL di appartenenza. In prossimità della scadenza, l’Agenzia delle entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera.

A CHI RIVOLGERSI 

Si può richiedere alla propria ASL di appartenenza un certificato sostitutivo della TEAM solo nei seguenti casi eccezionali:
• furto o smarrimento, se la tessera è stata già ricevuta, presentando copia della relativa denuncia;
• partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non è stata ancora ricevuta.

In quest’ultimo caso, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ha previsto la possibilità per le ASL di richiedere on-line la tessera per gli assistiti che ne facciano richiesta. Dalla data della richiesta occorreranno circa 30 giorni per riceverla. E’ sempre possibile, da parte delle ASL, rilasciare un certificato sostitutivo provvisorio compilato a mano.

Se i dati anagrafici riportati sulla TEAM fossero errati, il cittadino potrà rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate per chiederne la correzione. Allo stesso modo, in caso di smarrimento o furto, il cittadino potrà richiederne un duplicato.


Per ulteriori informazioni: numero verde: 800 030 070

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO PER CURE

I soggetti che intendono ricevere cure mediche all’estero necessitano di un’autorizzazione da parte della direzione sanitaria dell’ospedale di residenza.
A tal fine occorre ritirare dalla ASL uno stampato, che in parte dovrà essere compilato dal richiedente e, in parte, da un medico specialista.
E’ da sottolineare che sarà cura dell’interessato indicare la struttura sanitaria pubblica o convenzionata in cui intende effettuare le cure.
La richiesta di prestazioni assistenziali può essere fatta solo per specifiche patologie/terapie di cui l’ASL fornirà un elenco tassativo. Se nell’elenco non risulta la patologia interessata, lo specialista dovrà barrare la casella: “casi particolari” e fare un sunto della patologia oltre ad allegare una breve relazione da cui si evince chiaramente la patologia dell’assistito.
Una volta compilato, il modulo prestampato dovrà essere consegnato alla ASL territorialmente competente che provvederà a inviare la documentazione alla direzione sanitaria dell’ospedale.
Una volta accettata la richiesta da parte dell’ospedale, l’azienda sanitaria provvederà a stilare il modello E112 (S2 dal 2012) ossia l’autorizzazione per ricevere le cure all’estero.
I soggetti autorizzati hanno diritto a puntuali informazioni relative ad aspetti economici e logistici correlati alla prestazione sanitaria che riceveranno in altro Stato UE, negli Stati SEE (Norvegia, Islanda,Liechtenstein) ed in Svizzera.
Per quanto riguarda il rimborso delle spese: Le spese devono essere documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale.La documentazione delle spese, unitamente alla documentazione sanitaria sulle prestazioni usufruite (copia cartella clinica, referti, ecc.), è trasmessa dall'interessato all'unità sanitaria locale competente, tramite il centro regionale di riferimento che ha autorizzato le prestazioni all'estero.L'unità sanitaria locale dispone la liquidazione all'interessato del concorso nella spesa.
Sono considerate spese di carattere strettamente sanitario quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) con esclusione, in caso di ricovero ospedaliero, di quelle di confort alberghiero non comprese nella retta di degenza.
Le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura dell'80% se sostenute presso centri di natura pubblica ovvero presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie competenti. Tali condizioni (natura pubblica, mancanza dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate) devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Le spese di carattere strettamente sanitario sostenute presso centri diversi da quelli di cui al comma precedente sono rimborsate nella misura dell'80%, fermo restando che il rimborso non può comunque essere superiore a quello cui l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni, presso i locali centri di cui al comma precedente. A tali fini l'assistito deve produrre apposita certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Le spese per prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero sono rimborsate nella misura del 40%.
Sono considerate, altresì, spese di carattere strettamente sanitario le spese per il trasporto ovvero le spese di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con il mezzo preventivamente autorizzato e, sono rimborsate nella misura dell'80%.
Le spese di trasporto o di viaggio dell'assistito nonché quelle dell'accompagnatore, nel caso di minori di anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, sono rimborsate nella misura dell'80% della tariffa ferroviaria o marittima più economica.
Acconti sul prevedibile rimborso spettante ai sensi dei precedenti comma possono essere concessi, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, in considerazione della particolare entità della presumibile spesa o delle modalità di pagamento in uso presso la struttura estera; gli acconti non possono, in ogni caso, superare complessivamente il settanta per cento del prevedibile rimborso spettante. Non sono rimborsabili le spese di soggiorno nella località estera.

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 3 novembre 1989
"Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero"
a) se si sceglie una struttura sanitaria europea è previsto il solo rimborso delle spese mediche da parte della ASL; il rimborso delle spese per il viaggio è previsto solo per persone in gravissima difficoltà economica.
b) se si sceglie una struttura sanitaria extracomunitaria è previsto il rimborso delle spese di viaggio oltre a quelle mediche.

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