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LE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI E DEGLI IPOVEDENTI

I CIECHI CIVILI

Sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

L’accertamento dei requisiti sanitari è di competenza delle ASL. La composizione delle commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dell'Inps quale componente effettivo.
I ciechi civili si distinguono in:
• ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
• ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
• ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Questa categoria è stata abolita con la l. 66/1962, che ha mantenuto la corresponsione della relativa indennità soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.

CIECHI ASSOLUTI: PENSIONE DI INABILITÀ
 
La pensione è concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti: per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce (l. 382/1970, art. 11).

REQUISITI:

• la pensione è concessa ai ciechi assoluti dal 18° anno di età in poi;
• spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2010: limite di reddito Euro 15.154,24);
• spetta anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;
• cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia. Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
• un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
• un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e la misura varia a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale. Per l’anno 2010 la misura della pensione è pari a:
• Euro 277,57 per l’invalido non ricoverato
• Euro 256,67 per quello ricoverato
Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

INCOMPATIBILITÀ

La pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.
In caso di concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco a titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest’ultima prestazione e al recupero di quanto già corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile.
Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale .

MINORI : ESCLUSIONE DAL DIRITTO

L’ art. 5 della l. 508/1988 stabilisce che ai ciechi assoluti di età inferiore ai 18 anni sia corrisposta, invece della pensione, solo l’indennità di accompagnamento.

CIECHI ASSOLUTI: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato (l. 406/1968 - l. 382/1970 - l. 682/1979 - l. 508/1988 - l. 289/1990).

REQUISITI:

• l'indennità è concessa ai ciechi civili assoluti a qualunque età;
• è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa;
• spetta, in misura ridotta, anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;
• è cumulabile con l'indennità di accompagnamento quale invalido civile totale o sordomuto (a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse);
• cittadinanza e residenza sul territorio nazionale.
Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia.
Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
Successivamente l'art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici, dal 1° gennaio 2001, i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
• un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
• un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
L’indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2010 l’importo è pari a Euro 783,60.

L' art.40, comma 4, l. 289/2002 (legge finanziaria 2003) dispone che "l’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 sia ridotta di 93,00 Euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale)".
Al contrario degli invalidi civili, per i ciechi civili è irrilevante che l’interessato sia ricoverato gratuitamente.

INCOMPATIBILITÀ

Non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali (soggetti pluriminorati).

MINORI

Minori ciechi civili assoluti hanno diritto solo all’indennità di accompagnamento.

CIECHI VENTESIMISTI: PENSIONE

Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio (l. 382/1970 - l. 33/1980, art. 14 septies ).

REQUISITI:

• la pensione è concessa ai ciechi parziali a qualunque età;
• spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali ((per l'anno 2010: limite di reddito Euro 15.154,24);
• cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia.
Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
Successivamente, l’ art. 80, comma 19, L. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dl 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
• un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
• un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l’anno 2010 l’importo mensile è pari ad Euro 256,67.

La l. 407/1990 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall' art. 12 della l. 412/1991, che ha fatto salvi i dritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell' Interno fino al 1° gennaio 1992.

Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

MINORI

I minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all’indennità di frequenza.

INCOMPATIBILITÀ

E’ incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.
In caso di concessione di pensione di cieco civile ad un titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest’ultima prestazione e al recupero di quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile
Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.

CIECHI VENTESIMISTI: INDENNITÀ SPECIALE

Ai ciechi parziali (ventesimisti) spetta, al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età e dall’eventuale ricovero in istituto, un’indennità speciale (l. 508/1988 - l. 289/1990).

REQUISITI:

• spetta a qualunque età;
• cittadinanza e residenza sul territorio nazionale.
Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia.
Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
Successivamente, l’ art. 80, comma 19, L. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
• un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
• un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
L’indennità è per l’anno 2010 pari a Euro 185,25 e viene concessa per 12 mensilità.

L’indennità è cumulabile con la pensione e per ottenerla non è necessaria una espressa richiesta da parte dell’interessato.

L' art.40, comma 4, l. 289/2002 (legge finanziaria 2003) dispone che "l’indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti sia ridotta di 93 Euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento".

L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è compatibile e cumulabile con la pensione e l'indennità speciale per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati).
Al contrario degli invalidi civili, per il diritto dei ciechi civili parziali alla corresponsione dell'indennità speciale è irrilevante che l’interessato sia ricoverato gratuitamente.

CIECHI DECIMISTI: ASSEGNO VITALIZIO

Spetta ai ciechi che hanno un residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore ai limiti stabiliti per legge (l. 382/1970, art.6).

REQUISITI:

• spetta a qualunque età;
• il limite di reddito da non superare per continuare il godimento è fissato, per l'anno 2010, in Euro 7.285,73;
• cittadinanza e residenza sul territorio nazionale.
Tale assegno è stato soppresso con la l. 508/1988 che ha istituito la pensione a favore dei ciechi assoluti e parziali.
E' stata però mantenuta la corresponsione a favore di coloro che ne erano già in godimento.
A tali minorati la legge riconosceva il diritto ad un assegno, mentre oggi è data solo la facoltà dell' iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio.
L’importo per l’anno 2010 è pari a Euro 190,48.
La l. 407/1990 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall' art. 12 della l. 412/1991, che ha fatto salvi i dritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell' Interno fino al 1° gennaio 1992.

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