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L' INDENNITA' DI FREQUENZA

L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell'asilo nido.

COME SI OTTIENE:

Per ottenere tale beneficio economico occorre:
effettuare una visita presso un medico accreditato INPS che rilascerà al paziente una ricevuta contenente un numero di certificato(necessario per presentare la domanda) e una copia del certificato( che dovrà essere esibito durante la visita da parte della ASL).
A questo punto l’interessato inoltra all’INPS on line la domanda (potrà rivolgersi ad un patronato o all’INPS che lo aiuteranno tramite un apposito codice ad inviare la richiesta).
L’INPS inoltrerà la domanda alla ASL di competenza che entro 30 giorni o 15 in caso di patologie oncologiche contatterà il richiedente per una visita medica.
Nel caso in cui la visita da parte della ASL porti al riconoscimento dell’indennità di frequenza o di altro beneficio, l’INPS invierà un verbale all’interessato e infine verrà corrisposta la prestzzone.


QUNDO PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici. La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti, sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002, ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di formazione e di addestramento professionale).  dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3, legge 289/1990
Divieto di cumulo ed incompatibilità
L'indennità spetta anche durante i periodi di ricovero del minore, purché si tratti di ricoveri temporanei, mentre viene sospesa l'erogazione in caso di ricoveri di lunga durata.
L'indennità di frequenza non è cumulabile, ma è concessa l'opzione per il trattamento più favorevole, con:
• l'indennità di accompagnamento
• l'indennità speciale dei ciechi parziali
• l'indennità di comunicazione dei sordomuti
L'erogazione dell'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studio o del ciclo terapeutico; ovvero, in caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studio o del ciclo terapeutico, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
L’erogazione dell'indennità avrà termine il primo giorno del mese successivo a quello in cui è finito il corso di studio o il trattamento sanitario.
L’indennità può essere revocata in qualsiasi tempo, nel caso in cui, a seguito di una verifica, si accertasse che non sussistono può uno o più dei requisiti richiesti. Il provvedimento di revoca determina la sospensione dell'erogazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata disposta la revoca.

 

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