Legge 5 febbraio 1992, n.
104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
quello che segue è il testo vigente dopo le ultime
modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53.
1. Finalità. - 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona
umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti
civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e
la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della
persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale
della persona handicappata.
2. Principi generali. - 1. La presente legge detta i
principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della
persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
3. Soggetti aventi diritto. - 1. E' persona handicappata
colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.
4. Accertamento dell'handicap. - 1. Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono
effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore
sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie
locali.
5. Principi generali per i diritti della persona
handicappata. - 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli
della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle
minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri
il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente
disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale,
la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle
possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone
le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di
sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione
sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla
prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il
coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e
psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici,
prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti
di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura
degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori
della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche
mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
6. Prevenzione e diagnosi precoce. - 1. Gli interventi per
la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro
della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle
attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n.
833 , e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della
popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie
fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali
della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di
rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la
prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici,
psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali
patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni
e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento
dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità
dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 . Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di
errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione
neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche
mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e
dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause
invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro
il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E'
istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , su cui sono riportati i risultati
dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di
salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare
la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro,
con particolare riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove misure di
profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla
vaccinazione contro la rosolia.
7. Cura e riabilitazione. - 1. La cura e la riabilitazione
della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie
e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e
agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la
comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o
convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce
della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere
diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi
tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la
completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia
e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione sociale. - 1. L'inserimento
e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di
assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai
sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo
familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad
eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo
studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e
tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di
tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale
o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e
la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi
residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per
assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza
educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone
temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico,
e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione
lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività
educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
9. Servizio di aiuto personale. - 1. Il servizio di aiuto
personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la
fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a
facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e
comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli
altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della
normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare
attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma
2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si
estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
10. Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravità. - 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le
loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle
competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il
diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare
servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al
presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare. (1)
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di
cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di
lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali
della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e
centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da
enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),
società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative
dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed
ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno
ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo
per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino
della originaria destinazione urbanistica dell'area.
(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla legge 21 maggio 1998, n. 162
11. Soggiorno all'estero per
cure. - 1. Nei casi in
cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della
sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito
e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a
tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della
sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul
rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di
criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le
modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
12. Diritto all'educazione e
all'istruzione. - 1. Al
bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata
ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito
un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione
dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e,
per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà
di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero,
sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della
scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai
commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante
il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque
garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali
classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla
frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica
che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un
anno sotto la guida di personale esperto.13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di
ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche
attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali,
gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari
sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività
di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di
specifico materiale didattico;(nota)
c) la programmazione da parte dell'università di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di
studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni
con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le
unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di
personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo
grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali
di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle
aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente
piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis).
6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del
proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 ter)
(1bis) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.
(1 ter) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17
14. Modalità di attuazione
dell'integrazione. - 1. Il
Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del
personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica
degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399,
nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi,
anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi
di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della
persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di
cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei
suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni
handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del
1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve
essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica
di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle
tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo
se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta
definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei
piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea
di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli
esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della
citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi
dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino
docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli
enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica. - 1.
Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da:
un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola
utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle
unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone
handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore
agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro
dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti
da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare
alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di
consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di
collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la
verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per
l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi
altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta
regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini
della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13,
39 e 40 (2).
(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame. - 1. Nella
valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base
del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state
svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base
degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado,
per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia
e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari
con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4
in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami
universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di
tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia l'impiego di
specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di
svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. (2 bis)
5 - bis. Le università, con proprie disposizioni,
istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e
supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2
ter)
(2 bis) comma così modificato dalla Legge 28 gennaio 1999,
n. 17.
(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
17. Formazione professionale. - 1. Le regioni, in
attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo
comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento
della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri
pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di
avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche
mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione
professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le
attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle
diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita
in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti
corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi
possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi
di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono
essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono
ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani
annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5
della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al
comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il
collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di
formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di
criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Integrazione lavorativa. - 1. Le regioni, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la
tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato
che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di
persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1,
oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o
privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del
libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di
efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed
aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra
comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono
provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche
ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
(3) Il D.M.
30 novembre 1994 (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293) ha stato approvato lo schema-tipo
di convenzione previsto dal presente articolo.
19. Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio. -
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio,
le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i
quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.
Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto
della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione
fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno
specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni. - 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame
per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione di sede. - 1. La persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede
di trasferimento a domanda.
22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e
privato. -
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione
di sana e robusta costituzione fisica.23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di
attività sportive, turistiche e ricreative. - 1. L'attività e la pratica delle
discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con
proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva
agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli
impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive
e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione
ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9
gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone
handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche. - 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità
di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive modificazioni, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla
tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel
rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1,
deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al
proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa
sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto
di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla
normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di
edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui
al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato
alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone
che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi
di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata
legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli
spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di
percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno
la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con
finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti
finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui
al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384. (*)
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del
citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978,
alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
(*)sostituito dal
Dpr
503/93
25. Accesso alla informazione e alla
comunicazione. - 1. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire
l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione
di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle
cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle
convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste
iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
26. Mobilità e trasporti
collettivi. - 1. Le regioni
disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire
alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in
grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei
piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone
handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi
alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla
completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono
coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi
per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale
rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla
base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un
prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente
alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della
funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti
predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità
della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione.
27. Trasporti individuali. - 1. A favore dei titolari di
patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti,
le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico
del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n.
97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole:
"capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in
serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge
numero 97 del 1986, è inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota
relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non
abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno
dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al
versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del
testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei
trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il
Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone
handicappate.
- 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate,
sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e
gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve
essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei
parcheggi di cui al comma 1.
29. Esercizio del diritto di voto. - 1. In occasione di
consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da
facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di
voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale,
garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati
per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può
esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel
quale egli ha assolto tale compito.
30. Partecipazione. - 1. Le regioni per la redazione dei
programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono
forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
31. Riserva di alloggi. - 1 All'articolo 3, primo comma
della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti
complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi
case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per
la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia
sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai
nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico, tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o
impedite capacità motorie." (4)
[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli
Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati
dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di
vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico.] (5)
[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso
con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali,
assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne
facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in
locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie.] (5)
[4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le
unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di
ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui
alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457.] (5)
(4) La lettera r bis) è stata così modificata dall'articolo 2 comma 3 della Legge 30
aprile 1999, n. 136
(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati dall'articolo 14, comma 2 della Legge 30 aprile
1999, n. 136
32. Agevolazioni
fiscali. - [1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare
complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a
seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito
complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto
effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la
residenza del percipiente] (6).
(6) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330,
convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473
33. Agevolazioni. - (V. Circolari INPS) 1. La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino
al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con
handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente,
hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti all'articolo 7 della citata legge
n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del
medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli
7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (7quater)
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di
lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
(7ter)(7quater)
(7) L'art. 2, D.L. 27
agosto 1993, n. 324, convertito dalla , convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n
423, ha fornito l'interpretazione autentica dell'espressione "hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile".
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo .
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo 20 della legge
8 marzo 2000, n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la
circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133
34. Protesi e ausili tecnici. - 1. Con decreto del Ministro
della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap
fisico o sensoriale.
35. Ricovero del minore
handicappato. - 1. Nel caso di
ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere
sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si
applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni penali. - 1. Per i reati di
cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i
delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice
penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una
persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1
è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione
alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona
handicappata. - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue
esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso
dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione
della pena.
38. Convenzioni. - 1. Per fornire i servizi di cui alla
presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture
e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni
private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee
per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate,
che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri
socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di
realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in
rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
39. Compiti delle regioni. - 1. Le regioni possono
provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui
all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze
degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul
territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (8):
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di
integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con
gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o
scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli
istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla
presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di
apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle
attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico
degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per
verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per
garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese
e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o
associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo
modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e
familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a
favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3,
mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24
ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9,
allistituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto
conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al
rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi
previamente concordati; (9)
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto
ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita,
non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di
aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i
soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro
efficacia. (9)
(8) - comma così modificato dal primo articolo della Legge
21 maggio 1998, n. 162.
(9) - lettera aggiunta dal primo articolo della Legge 21
maggio 1998, n. 162.
40. Compiti dei comuni. - 1. I comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le
leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli
accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando
priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei
servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata
legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui
al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti
nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti
con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto
stesso.
41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e
costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. - 1. Il Ministro per
gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a
realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di
sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con
il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è
obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma
1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per
le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari
sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per
le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche
comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui
una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418; (10)
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie
locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano
attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile
di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno
seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati
relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo
anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è
coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per
gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è
presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza
età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre
1992, n. 406 (G.U. 4 novembre 1992, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, nella parte in cui, con
riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché
"è composto da".
Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap. - I. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza
nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e dei
privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della
integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono
trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente. (11)
(11) articolo aggiunto dal primo articolo della Legge 21
maggio 1998, n. 162.
Art. 41-ter. Progetti sperimentali. - 1. Il Ministro per la
solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli
interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la
presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i
criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui
al presente articolo. (12)
(12) articolo aggiunto dal primo articolo della Legge 21
maggio 1998, n. 162.
42. Copertura finanziaria. - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei
cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente
legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri
criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di
particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione,
nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i
servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in
situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non
possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno
1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo
le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi
previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di
cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti
non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di
personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista
dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista
dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo
15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e
telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di
guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori
che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui
all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a
partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1
del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Provvedimenti in favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. Abrogazioni. - 1. L'articolo 230 del testo unico
approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento
approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
44. Entrata in vigore. - 1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|