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Legge 9 aprile 1986, n. 97 "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore
aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi." (Pubblicata nella G.U. 12 aprile 1986, n. 85)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e
le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici,
se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore
Diesel, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie
anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto
con l'aliquota del 2 per cento (1). 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti
e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello
acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione
che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della
importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal
Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o
importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato
cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. (1a) 2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta
sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non
abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali,
entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre
mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul
valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il
veicolo acquistato (2). 3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri,
le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della
presente legge.(3) (1) Comma così modificato dall'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. (1b) Il comma 3 dell'articolo 8 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente norma anche ai mezzi adattati alla locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie a prescindere dalla titolarità di patente di guida. (2) Comma aggiunto dall'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. (3) Vedi Decreto Ministeriale 16 maggio 1986 |
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