Legge 30
dicembre 1971, n. 1204
Tutela delle lavoratrici
madri"
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1972, n. 14)
Nota bene: testo aggiornato con le
modifiche apportate dalla legge
8 marzo 2000, n. 53
TITOLO I
Norme protettive
Articolo 1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che
prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro,
nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli
altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di
queste ultime.
Alle lavoratrici a domicilio si applicano
le norme del presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano
le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Il diritto di astenersi dal lavoro di cui
all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti
anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle
lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini
nati a decorrere dal 1º gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i
diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo
15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno
di vita del bambino.
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore
stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra
disposizione.
Articolo 2. Le lavoratrici non possono
essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della
presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino.
Il divieto di licenziamento opera in
connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto,
ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Il divieto di licenziamento non si
applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della
lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata
assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del
termine.
Le lavoratrici addette ad industrie e
lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla
tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive
modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del
terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo
in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività
lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.
Durante il periodo nel quale opera il
divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del
reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia
autonomia funzionale.
Al termine del periodo di interdizione
dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici
hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella
stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di
gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino
al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di
essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti
Articolo 3. È vietato adibire al
trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e
fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del
regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.
Le lavoratrici saranno addette ad altre
mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al
comma precedente.
Le lavoratrici saranno, altresì,
spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi
dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della
donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a
mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la
qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a
mansioni equivalenti o superiori.
Articolo 4. È vietato adibire al lavoro
le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data
presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro è
anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato
di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri
decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro
trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.
Articolo 4-bis. - 1. Ferma restando la
durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la
facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Articolo 5. L'ispettorato del lavoro può
disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione
di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi,
la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti
motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della
gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
secondo il disposto del precedente articolo 3.
Articolo 6. I periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente
legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
Articolo 7. - 1. Nei primi otto anni di
vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal
lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di
dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il
periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti
il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre
mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette
mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di
cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di
cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e
i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo
di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del
bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e
otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi
all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da
parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di
cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma
4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal
lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Articolo 8. Le ferie e le assenze
eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono
essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria
dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché a quelli di assenza
facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge.
Articolo 9. Alle lavoratrici spetta
l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale sono
assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato
interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto
inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.
Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei
casi di parto normale nelle forme e con le modalità previste dalle
norme vigenti.
Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche
gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.
Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto
all'assistenza sanitaria.
Articolo 10. Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il
riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a
sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente
comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora
ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire
dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di
allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle
dipendenze dei locali di lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono
indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26
aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
Ai periodi di riposo di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi
contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15. In caso
di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente
articolo possono essere utilizzate anche dal padre.
Articolo 11. In sostituzione delle
lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni della
presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con
contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo
1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme
della legge stessa.
Articolo 12. In caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma
del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice
ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
TITOLO II
Trattamento economico
Articolo 13. Le disposizioni del presente
titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le
lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari,
salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle dipendenti dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il
trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le
disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.
Articolo 14. A decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge,
al fine di consentire nel periodo immediatamente precedente e seguente
il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro
dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il
concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare
l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a
meta tra mezzadro e concedente.
A partire dalla stessa data, alle
lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione
obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate
e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà erogata
dall'INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero
colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni due
anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima
applicazione della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300
giornaliere.
Trova applicazione anche nei confronti
delle colone e mezzadre la norma di cui all'articolo 9 della presente
legge.
Articolo 15. - 1. Le lavoratrici hanno
diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione
facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle
lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del
bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo
periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione
figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a),
fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per
il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30
per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo
come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore
massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento,
salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con
riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le
modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per
malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le
modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma
2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di
limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente
articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la
lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.
Articolo 16. Agli effetti della
determinazione della misura delle indennità previste nell'articolo
precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Al suddetto importo va aggiunto, eccezion
fatta per l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente,
il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente
erogati alla lavoratrice.
Concorrono a formare la retribuzione gli
stessi elementi che vengono considerati agli effetti della
determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro
le malattie.
Nei confronti delle operaie dei settori
non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di
lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario
medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei
giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze
organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di
carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente
praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro
della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere
di lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro
prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il
sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo
per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente
stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che
si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti
nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni
lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Nei confronti delle impiegate, per
retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si
ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del
mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'astensione.
Articolo 17. L'indennità di cui al primo
comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del
rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b) e c), che si
verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli
articoli 4 e 5 della presente legge.
Le lavoratrici gestanti che si trovino,
all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese,
assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse
al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo
comma dell'articolo 15 purché tra l'inizio della sospensione,
dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano
decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni,
non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul
lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative
assicurazioni sociali.
Qualora l'astensione obbligatoria dal
lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del
rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della
astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornali era di maternità
anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La lavoratrice, che si trova nelle
condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento
della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione
obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla
data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il
suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di
malattia 26 contributi settimanali.
La lavoratrice che, nel caso di
astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di
sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione
obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione
salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in
luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
Articolo 18. Durante il periodo di
assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della presente
legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM,
l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 15 in misura pari
all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente
nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia,
della stessa industria.
Qualora, per l'assenza nella stessa
provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non
possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al
comma precedente, si farà riferimento alla media dei salari
contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione,
e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla
media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel
territorio nazionale.
Per i settori di lavoro, a domicilio per
i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori
interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a
riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella
provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che
presenta maggiori caratteri di affinità.
La corresponsione dell'indennità di cui
al primo comma del presente articolo è subordinata alla condizione che,
all'inizio della astensione obbligatoria, la lavoratrice riconsegni al
committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non
ultimato.
Articolo 19. Per le lavoratrici addette
ai servizi domestici familiari, l'indennità di maternità di cui
all'articolo 15 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le
modalità e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi
dell'articolo 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Fino al momento in cui entreranno in
vigore le norme del decreto delegato indicato nel comma precedente,
continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo III della legge 26
agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche.
Articolo 20. L'interruzione della
gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è
considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto
dall'articolo 12 del D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
Articolo 21. Per la copertura degli oneri
derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente
legge, di competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le
malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli enti predetti un
contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle
seguenti misure:
a) dello 0,53 per cento sulla
retribuzione per il settore dell'industria;
b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni
giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni
giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per
i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore
dell'agricoltura.
Il contributo è dovuto per ogni giornata
di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di
cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive
modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.
A partire dal 1° gennaio 1973 è dovuto
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un
contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa unica
assegni familiari.
Per gli apprendisti è dovuto un
contributo di lire 32 settimanali.
Per i lavoratori a domicilio tradizionali
è dovuto un contributo di lire 120 settimanali.
Per i giornalisti iscritti all'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" è dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della
retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
è dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti alle Casse di
soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148, e
successive modificazioni, è dovuto un contributo pari allo 0,53 per
cento della retribuzione. Tale contributo non è dovuto per il personale
addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di
soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n.
1054,per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro
dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti è comprensivo dell'onere
derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici
madri.
Le eventuali eccedenze fra il gettito dei
contributi e le prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di
ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie.
Riguardo al versamento del contributo di
cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed
a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme
relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le
malattie.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi
stabiliti dalla presente legge può essere modificata in relazione alle
effettive esigenze delle relative gestioni.
Articolo 22. L'assicurazione di maternità
per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per le addette ai servizi
domestici familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con i relativi
avanzi di gestione all'INAM.
TITOLO III
Corresponsione di un assegno di natalità
alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici
esercenti attività commerciale [abrogato]
Articolo 23. [Alle coltivatrici dirette,
artigiane ed esercenti attività commerciale di cui rispettivamente alle
leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27
novembre 1960, n. 1397 (11), è corrisposto, in caso di parto o di
aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di lire
50.000]. [abrogato]
Articolo 24. [L'assegno di cui il
precedente articolo è, rispettivamente, corrisposto in un'unica
soluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori
diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e
dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività
commerciali competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in
carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta
giorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovrà essere
allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato
di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n.
2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di
gravidanza alla data dell'aborto]. [abrogato]
Articolo 25. [Alla spesa derivante
dall'applicazione dell'articolo 23 si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello
Stato di lire 4.000 milioni;
b) con un contributo annuo:
di lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici, per
unità iscritta alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
di lire 200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per unità
iscritta alle Casse mutue di malattia per gli artigiani;
di lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli esercenti
attività commerciale, titolari di imprese, appartenenti rispettivamente
alla prima, seconda, terza quarta e quinta classe di reddito di cui
all'articolo 38, primo comma, lettera c), della legge 27 novembre 1960,
n. 1397.
Il contributo dello Stato di cui al
precedente comma è corrisposto:
a) per lire 1.700 milioni alla
Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori
diretti, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue comunali in
proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;
b) per lire 950 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di
malattia degli artigiani, che provvederà a ripartirlo tra le Casse
mutue provinciali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse
sostenuti;
c) per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue
di malattia per gli esercenti attività commerciale, che provvederà a
ripartirlo tra le casse mutue provinciali in proporzione degli oneri da
ciascuna di esse sostenuti]. [abrogato]
Articolo 26. [All'onere derivante allo
Stato dall'applicazione del precedente articolo 25 si provvede, per
l'anno finanziario 1972, mediante riduzione, per lire 2.000 milioni, del
Fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio]. [abrogato]
Articolo 27. [Le disposizioni di cui al
presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal 1°
luglio 1972]. [abrogato]
TITOLO IV
Disposizioni varie, vigilanza e penalità
Articolo 28. Prima dell'inizio
dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera
a), della presente legge le lavoratrici di cui all'articolo 1 della
presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto
erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato
medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel
certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Articolo 29. Tutti i documenti occorrenti
per l'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta,
tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Articolo 30. La vigilanza sulla presente
legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.
Al rilascio dei certificati medici di cui
alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici
condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è
assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai
commi successivi.
Qualora i certificati siano redatti da
medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro
o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il
trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati
stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice
interessata.
I medici dell'ispettorato del lavoro
hanno facoltà di controllo.
Il certificato medico attestante la
malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della
presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della
lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui
all'articolo 5, lettera a), della presente legge è disposta
dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento rnedico, per il
quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali
sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati
di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato
entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui alle
lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge è disposta
dall'ispettorato del lavoro, oltreché su istanza della lavoratrice,
anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività
di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo
all'astensione medesima.
Parimenti, lo spostamento delle
lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3
della presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia di
propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.
Fino all'emanazione del primo decreto
ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente
legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al
secondo comma dell'articolo sopracitato è disposta dall'ispettorato del
lavoro.
I provvedimenti dell'ispettorato del
lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e
nono del presente articolo sono definitivi.
Articolo 31. 1. L'inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4
e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni
contenute nell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire cinque milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni
contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo
all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della
presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire cinque milioni.
4. L'autorità competente a ricevere il
rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo
e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.
Articolo 32. Con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme regolamentari per
l'applicazione della presente legge.
Articolo 33. Sono abrogate le
disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in
contrasto con le norme della presente legge.
Articolo 34. Le disposizioni contenute
negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860,
continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai
sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o
asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.
L'ispettorato del lavoro, sentite le
organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle
camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente
comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate
nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione
di asili nido comunali con il concorso dello Stato.
Articolo 35. La presente legge entra in
vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale salvo le
diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto
previsto dal successivo comma.
Alle lavoratrici che al momento
dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai
sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 26 agosto 1950, n. 860,
si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del
periodo di cui alla lettera stessa.
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