|
ACQUISTO DI ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI La L .104/92 art .13 c. 1
lett. b, per l’integrazione scolastica della persona handicappata,
prevede: "la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi
funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico".
|
|
|
|
| Ritorna alla Pagina delle Leggi | Pagina Iniziale Testuale (per non vedenti) |