ACQUISTO DI ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI

La L .104/92 art .13 c. 1 lett. b, per l’integrazione scolastica della persona handicappata, prevede: "la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico".
Per l’acquisto di tali ausili si attinge ai fondi che vengono inviati dal Ministero della Pubblica Istruzione ai Provveditorati utilizzando il Capitolo di Bilancio del Ministero N.1149 e sulla base delle indicazioni finanziarie fornite con l’O.M. n.766/96.


ROMA, 22 giugno 1998

TORNA ALLA LEGGE 104/92


Ritorna alla Pagina delle Leggi Pagina Iniziale Testuale (per non vedenti)