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Permessi
handicap: legge 104/92
(Come
fare per ottenere le agevolazioni)
Disposizioni sull'applicazione dell'art. 33
della legge 104/1992. Circolari interpretative.
Le modifiche apportate dalla Legge
53/2000 alla legge art. 33 delle legge 104/92 hanno
superato alcuni problemi interpretativi che hanno dato luogo a diversi
orientamenti assunti dall'Inps, dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio
di Stato in merito alla fruizione delle agevolazioni e dei permessi
previsti per i familiari che assistono disabili in situazione di gravità
e per gli stessi disabili se lavoratori dipendenti.
Tali orientamenti sono contenuti nella
Circolare del Ministero del Lavoro 161/96 e nel parere del Consiglio di
Stato 11434/96 oltre che nella circolare
Inps 211 del 31.10.1996. L'INPS, con propria circolare
del 18 febbraio n. 37, è intervenuta per l'ennesima volta
a modificare le proprie disposizioni in materia di permessi lavorativi,
per dipendenti assicurati INPS, ai sensi dell'articolo 33 della Legge
104/1992.
Gli orientamenti di seguito riassunti,
nella misura in cui contrastano con la nuova legge, sono da considerare
superati dalle disposizioni contenute nella circolare Inps
del 17 luglio 2000 n. 133.
Lavoratori
handicappati in situazione di gravità
• Il lavoratore handicappato in
situazione di gravità può usufruire solo dei permessi concessi a titolo
personale, ma non di quelli per assistere un familiare convivente a sua
volta disabile grave.
• I permessi lavorativi possono essere
concessi anche al familiare del lavoratore handicappato grave che già
fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:
- il disabile abbia effettiva necessità
di essere assistito dal familiare convivente lavoratore; questa
necessità verrà valutata da un medico della Sede INPS competente;
- nel nucleo non sia presente un altro
familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza. Gli studenti
vengono di fatto equiparati ai lavoratori anche nei periodi di
inattività scolastica; se universitari devono dimostrare la regolare
effettuazione di esami.
• La novità meno favorevole della
circolare prevede, contrariamente a precedenti disposizioni, che da parte
dei lavoratori disabili non possano essere fruiti cumulativamente nello
stesso mese sia i permessi giornalieri di due ore che quelli mensili di
tre giorni. Questo orientamento è confermato dalla nuova formulazione
dell'art. 33 come modificato dalla legge
53/00.
L'alternatività dei due tipi di permessi è ammissibile solo in mesi
diversi. Un esempio: il disabile può in marzo utilizzare i tre giorni di
permesso e in aprile fruire delle due ore giornaliere, ma non può
cumulare tre giorni e due ore nello stesso mese. Il disposto della circolare
INPS 211/1996, su questo aspetto, si deve quindi
considerare superato.
Genitori degli
handicappati gravi
La circolare 37/99 prevedeva alcune
limitazione nel caso in cui un coniuge non era lavoratore dipendente.
• Quando il padre non svolge alcuna
attività lavorativa, la madre non può fruire di nessuno dei benefici
previsti dall'articolo 33 e cioè:
- prolungamento dell'astensione
facoltativa;
- permessi orari previsti fini ai tre
anni di vita del bambini;
- permessi giornalieri.
• Nel caso in cui uno dei genitori non
lavori è comunque possibile, per l'altro familiare, ottenere i permessi
per alcuni "motivi obiettivamente rilevanti" e cioè:
- grave malattia del genitore non
lavoratore (valutata dal medico INPS);
- ricovero in struttura sanitaria del
genitore non lavoratore;
- presenza nel nucleo familiare di più
di tre di figli minorenni;
- presenza nel nucleo di un altro
figlio di età inferiore a sei anni;
- necessità di assistenza del figlio
handicappato grave in situazione di gravità anche in ore notturne
(valutata dal medico INPS).
• Nel caso di madre lavoratrice
dipendente (assicurata INPS) e padre lavoratore autonomo, la prima potrà
usufruire di tutti i benefici di cui all'articolo 33 (prolungamento
dell'astensione facoltativa, permessi orari fino ai tre anni di vita del
bambino, permessi giornalieri).
• Nel caso di padre lavoratore
dipendente e madre lavoratrice autonoma, il primo potrà fruire solo dei
permessi giornalieri.
I documenti in questione
comprendono anche novità interpretative di grande rilievo sui seguenti
altri punti :
1.
Diritto del genitore lavoratore dipendente quando l'altro genitore è
lavoratore autonomo ai tre giorni di permesso mensile (in base all'art.
33, comma 3, legge 104/92):
in questo caso si afferma che il genitore lavoratore ha diritto ai
permessi in questione in quanto l'altro genitore (ancorchè lavoratore non
dipendente) è impossibilitato a farlo essendo impegnato nello svolgimento
della sua attività lavorativa.
2.
Diritto del genitore lavoratore dipendente a ottenere i permessi mensili
(art. 33, 3º comma) quando l'altro genitore non sia lavoratore (neppure
autonomo) ma sia impedito ad adempiere agli obblighi di assistenza
familiare a causa di un motivo obiettivamente rilevante (es. malattia
documentata) o comunque di un insormontabile impedimento obiettivo,
documentabile come tale.
3.
Possibilità per il genitore o familiare lavoratore che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap in
situazione di gravità, con lui convivente, di scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
È stata proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 33,
comma 5, nella parte in cui non prevede che tale diritto spetti anche nel
caso che l'esigenza di assistere il disabile sorga in un momento in cui il
lavoratore non sia più convivente, e richieda di essere trasferito per
prestare assistenza al congiunto.
La
Corte Costituzionale ha respinto la questione dichiarandola
non fondata, argomentando che il legislatore con la legge 104 del 1992 ha
"ragionevolmente previsto - quale misura aggiuntiva - la salvaguardia
della assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare
rotture traumatiche, e dannose, della convivenza", ma non anche,
secondo il ragionamento della Corte, la ricostituzione della convivenza
finalizzata a dare al familiare invalido la necessaria ed indispensabile
assistenza (sul presupposto che accettare un ragionamento del genere
significherebbe dare troppa importanza alla norma, in quanto non è,
secondo la Corte Costituzionale, immaginabile che l'assistenza ai disabili
si fondi esclusivamente su quella familiare).
Pertanto dovrebbe negarsi il diritto al trasferimento di sede a quei
lavoratori che intendessero assistere i familiari che, per le più
svariate cause, fossero divenuti disabili nel corso della loro vita,
negando agli stessi il diritto ad essere assistiti dai parenti che si
rendono disponibili a prestare assistenza, dando rilievo alla sola
convivenza in atto e non anche a quella che potrebbe ricrearsi con
l'intento di tutelare ed assistere il portatore di handicap.
Tenuto conto di questo orientamento sarebbe utile che il lavoratore
comunicasse tempestivamente (al momento della assunzione per coloro che
fossero avviati nel settore pubblico impiego, mentre nel privato sarebbe
meglio fare la richiesta di trasferimento dopo avere superato il periodo
di prova) al datore di lavoro la propria intenzione di chiedere il
trasferimento di sede per assistere il congiunto disabile.
Invitiamo le strutture che dovessero affrontare casi del genere a
contattare l'Ufficio Giuridico Sindacale per valutare, anche assieme ai
nostri legali, la possibilità di attivare sia l'azione sindacale che il
contenzioso per ribaltare questo orientamento, decisamente restrittivo ed
anche poco comprensibile tenuto conto del valore che viene attribuito alla
tutela dei portatori di handicap.
4.
Possibilità per il lavoratore non convivente di ottenere i permessi
mensili per assistere il familiare disabile:
il Ministero del Lavoro prendendo lo spunto dalla sentenza citata n.
325/1996 della Corte Costituzionale, ha interpretato la norma nel senso
che la convivenza deve intendersi in senso effettivo e non solo
anagrafico.
Quindi rispetto ai tre giorni di permesso mensili, gli stessi non possono
essere concessi quando il dipendente lavora in una sede notevolmente
distante dalla località nella quale risulta anagraficamente residente con
il congiunto disabile.
5.
Possibilità per il familiare di disabile in situazione di gravità di
cumulare i tre giorni di permesso mensile con le due ore di permesso
giornaliero:
viene ribadita la non cumulabilità dei due benefici e l'alternatività
del godimento degli stessi.
6.
Possibilità di frazionare i tre giorni di permesso mensile di cui
all'art. 33, comma 3, in permessi orari:
si conferma l'orientamento favorevole alla frazionabilità dei permessi
suddetti, purchè il frazionamento non superi le 18 ore mensili.
7.
Possibilità per il lavoratore disabile di cumulare i tre giorni di
permesso mensile con i permessi orari giornalieri:
l'Inps con sua circolare 211 del 31 ottobre
1996, interpretando
restrittivamente la normativa, ha precisato che il lavoratore disabile che
chiede, nello stesso mese, sia i permessi giornalieri (2 ore al giorno per
il numero dei giorni lavorativi) che i tre giorni di permesso mensile, ha
diritto di godere, per quel mese ad un massimo di 44 ore di permesso che
siano comprensive anche dei tre giorni di permesso mensile richiesti.
L'istituto effettua il seguente calcolo:
- ore giornaliere di permesso spettanti
= 2 x
- giorni lavorativi del mese = 22
- totale 44 ore
- permessi giornalieri richiesti 8 ore
x 3 gg. = 24 ore
Il lavoratore disabile può in questo
caso chiedere oltre ai 3 giorni di permesso mensile altre 20 ore di
permesso da fruire in ragione di due ore al giorno.
Cosa
fare per ottenere le agevolazioni dell'art. 33 della legge 104/92
- 1. Richiesta
di accertamento della situazione di gravità indirizzata alle Commissioni
Mediche delle Aziende U.S.L. di residenza, a cui occorre allegare:
- a) Certificato di stato di famiglia.
- b) Certificato di invalidità della
persona da assistere.
- 2. Dopo avere ottenuto il
riconoscimento della gravità, occorre presentare domanda al datore di
lavoro e successivamente all'INPS per usufruire dei permessi
allegando:
- a) Certificato della situazione di
gravità come previsto al punto 1).
- b) Certificato di stato di famiglia.
Occorre fare molta attenzione nella
compilazione della domanda e nella sottoscrizione delle dichiarazioni di
responsabilità che la stessa richiede
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