Quadro riassuntivo delle provvidenze economiche previste per i portatori di handicap

      Tutte le prestazioni assistenziali in seguito descritte, sono legate allo status d'invalido.

      GLi invalidi sono classificati a seconda della causa invalidante. Causa che in alcuni casi, determina anche differenziazione di prestazioni .

    Invalidi civili

  • (L. 118/71)

  • "..Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite , anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficenze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, servizio, lavoro nonchè i ciechi e i sordomuti.....(art.2 L. 118/71 modif. art. 6 d.l. 509/88)"

     

      Assegno mensile
      Condizioni:
              • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
              • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
              • avere il riconoscimento di un'invalidità superiore al 74%;
              • disporre di un reddito annuo personale non superiore a lire 6.557.200;
              • essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.
      Importo:
              • Lire 395.060 mensili per 13 mensilità.
      Incompatibilità:
              • L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio).
      Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale
      Pensione di inabilità
      Condizioni:
              • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
              • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
              • avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
              • disporre di un reddito annuo personale non superiore a lire 23.211.775.
      Importo:
              • Lire 395.060 per 13 mensilità.
      La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gliatti quotidiani della vita.
      Indennità di accompagnamento
      (L. 18/80) (L. 392/84) (L. 508/88)
      Viene concessa
              • ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche (100%);
              • e che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
              • o che , non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
      L'indennità di accompagnamento viene erogata "al solo titolo della minorazione"; questo significa che è indipendente dall'età del beneficiario e dal suo eventuale reddito.
      Condizioni:
              • è indipendente dall'età;
              • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
              • avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età;
              • non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
      Importo:
              • Lire 795.970 per 12 mensilità.
      L'indennità di accompagnamento è incompatibile con l'erogazioni di provvidenze simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
      L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
      L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito.
      L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
      Indennità mensile di frequenza (L. 298/90)
      Condizioni:
              • fino ai diciotto anni di età;
              • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
              • essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 589/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
              • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine.
              • non disporre di un reddito annuo personale superiore a lire 6.557.200.
      Importo:
              • Lire 395.060 per 12 mensilità; l'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.

    L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

    Ciechi civili

    (L. 66/62) (L. 382/70 artt.1-2) (L. 33/80 art.14) (L. 660/84)

    "ogni cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.." ( L. 66/62 art. 7)

    Pensione per i ciechi civili assoluti

Condizioni:

          • è indipendente dall'età;
          • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
          • essere stato riconosciuto cieco assoluto;
          • non disporre di un reddito annuo personale superiore a lire 23.211.775.

Importo:

          • Lire 427.220 per tredici mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.
          • Lire 395.060 per tredici mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche il parte, dello Stato (o di Ente pubblico).
     

    Pensione per i ciechi civili parziali

Condizioni:
          • è indipendente dall'età;
          • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
          • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
          • non disporre di un reddito annuo personale superiore a lire 23.211.775.

Importo:

          • Lire 395.060 per 13 mensilità.

    Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti (L. 406/68 artt. 1-2) (L.165/83) (L. 508/88 art.2)

Condizioni:

          • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
          • essere stato riconosciuto cieco assoluto;
          • è indipendente dal reddito;
          • è indipendente dall'età

Importo:

          • Lire 1.124.690 mensili per 12 mensilità.
          •  

    E' incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

    Indennità speciale per i ciechi parziali
    (L. 508/88 art.3)

Condizioni:

          • è indipendente dall'età;
          • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
          • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
          • è indipendente dal reddito personale.

Importo:

          • Lire 92.360 per 12 mensilità.
          •  

    L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.

     Indennità di accompagnamento ai ciechi pluriminorati: (L. 289/90 art. 5)

Condizioni:

          • Età inferiore ai 18 anni
          • Essere Ciechi civili pluriminorati;

Importo:

      • Lire 1.963.750 per 12 mensilità.

    Sordomuti

    (L. 381/70)

    " .... il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura eslusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio...."

     

        Pensione (L. 508/70 art. 1) (L. 33/80 art. 14)

         

Condizioni:

              • essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età :
              • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
              • non disporre di un reddito personale superiore a lire 23.211.775 annue;
              • essere stato riconosciuto sordomuto.

      Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

      Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in pensione sociale.

Importo:

Condizioni:

              • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
              • essere stato riconosciuto sordomuto;
              • indipendente dall'età;
              • indipendente dal reddito personale,

Importo:

              • Lire 324.440 per 12 mensilità.

      L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).
      L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
      L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.