Sentenza - Corte
costituzionale del 18-29 luglio 1996, n. 325
"Legge
5 febbraio 1992, n.104, art. 33, quinto comma - Cost., art. 3 - Giudizio
di legittimità costituzionale in via incidentale."
Previdenza e assistenza - Lavoratore con
rapporto di lavoro pubblico o privato - Diritto di scelta della sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio per assistenza continua di
parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap con lui
convivente - Presunta irrazionalità della distinzione tra il caso in
cui il disabile già riceva assistenza e quello in cui l'esigenza sorga
quando il lavoratore non sia convivente e voglia essere trasferito per
attendere alle cure del congiunto - Riferimento alla sentenza della
Corte n. 215/1987 - Inimmaginabilità che l'assistenza al disabile si
fondi esclusivamente su quella familiare - Ragionevolezza della scelta
del legislatore - Non fondatezza.
1. - Il Pretore di Livorno, giudicando
sul ricorso proposto da Ubaldo Nunnari contro le Ferrovie dello Stato,
volto a ottenere il trasferimento definitivo da Livorno a Reggio
Calabria per assistere il padre col residente, portatore di handicap, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto
comma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), perché pone una distinzione, ritenuta irrazionale, fra
il caso in cui il disabile già riceva assistenza e quello - altrettanto
meritevole di tutela - in cui l'esigenza sorga quando il lavoratore non
sia convivente e voglia essere trasferito per attendere alle cure del
congiunto. Il diverso trattamento di situazioni sostanzialmente simili
sarebbe illegittimo alla luce dell'art. 3 della Costituzione.
Considerato in diritto
1. - Il dubbio di costituzionalità sollevato dal Pretore di Livorno
verte sul quinto comma dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 (Legge
quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), in base al quale il genitore o familiare, lavoratore con
rapporto di lavoro pubblico o privato, il quale assiste con continuità
un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado, con lui
convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede.
Il giudice rimettente censura tale norma con riguardo al principio
contenuto nell'art. 3 della Costituzione, perché sottende, a suo
avviso, una irrazionale disparità di trattamento fra l'ipotesi in cui
il portatore di handicap riceva già assistenza e quella - altrettanto
meritevole di tutela - in cui l'esigenza sorga quando il lavoratore non
è convivente, e si renda quindi necessario il suo trasferimento per
attendere alle cure del congiunto.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte, esaminando alcuni profitti della Legge n. 104 del 1992, ne
ha sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in
termini quanto più possibili soddisfacenti, la tutela dei portatori di
handicap. Essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla
formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione
scolastica; e in generale, detta misure che hanno il fine di superare, o
di contribuire a far superare, i molteplici ostacoli che il disabile
incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative, e
nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti (sentenza n. 406
del 1992).
La legge n. 104 può dunque considerarsi una prima, significativa
risposta al pressante invito, rivolto da questa Corte al legislatore, di
garantire la condizione giuridica del portatore di handicap, la cui
tutela passa attraverso l'interrelazione e l'integrazione dei valori
espressi dal disegno costituzionale (in tale senso v. la sentenza n. 215
del 1987). In quella occasione, va ricordato, la Corte non mancò di
sottolineare la discrezionalità del Parlamento nell'individuare le
diverse misure operative, ma ciò non implica, certo, che non si possa
compiere il vaglio di costituzionalità dei meccanismi predisposti dalla
legge quadro in esame, al fine di controllare sia la razionalità e
congruità delle singole norme denunciate sia la sussistenza di
eventuali disparità di trattamento, senza perdere di vista, comunque,
l'insieme normativo.
Il giudice a quo appunta le sue censure
su una disposizione particolare della legge, l'art. 33, quinto comma,
che assicura al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio quando assista con continuità un parente o
affine, portatore di handicap, con lui convivente. Ad avviso del pretore
rimettente, essa pone una distinzione irrazionale fra il caso in cui il
disabile riceva già assistenza e quello - che sarebbe altrettanto
meritevole di considerazione - in cui il bisogno si palesi nella sua
entità quando il lavoratore non sia di fatto convivente e voglia
pertanto essere trasferito per adempiere quanto ritiene doveroso, e
indispensabile.
L'ordinanza solleva una questione che richiede attenzione, tanto sono
importanti i valori costituzionali che concorrono alla protezione del
portatore di handicap.
Ma occorre aggiungere che, seguendo l'impostazione del giudice a quo, si
rischia di dare alla norma un rilievo eccessivo, perché non è
immaginabile che l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su
quella familiare sì che il legislatore ha, con la legge quadro n. 104,
ragionevolmente previsto - quale misura aggiuntiva - la salvaguardia
dell'assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare
rotture traumatiche, e dannose, della convivenza.
Tale misura è razionalmente inserita nel complesso normativo cui si è
accennato, e senza escludere che il legislatore, nell'esercizio della
sua discrezionalità, possa in futuro rivedere ed eventualmente ampliare
l'art. 33, quinto comma, deve qui dichiararsi insussistente la lamentata
disparità di trattamento, con conseguente infondatezza della questione.
Per questi motivi
La Corte Costituzionale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge
quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
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Il Presidente:
Ferri - Il redattore.- Guizzi - Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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