STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE A.I.G.R.
ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI RETINOBLASTOMA ENTE DEL TERZO SETTORE
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1) COSTITUZIONE
Ai sensi delle norme del Codice Civile in tema di associazioni e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, è costituita l’Associazione denominata: “A.I.G.R. – ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI RETINOBLASTOMA ENTE DEL TERZO SETTORE”, in sigla denominata. “A.I.G.R. – ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI RETINOBLASTOMA ENTE DEL TERZO SETTORE ETS”.
ART. 2) SEDE LEGALE E DURATA
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Siena in Viale Bracci presso l’Istituto di Oftalmologia dell’Università degli Studi di Siena, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
La variazione di sede legale nell’ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) FINALITA’
L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante Io svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi di prestazioni di Iavoro retribuito e/o dell’attività di volontariato de1i propri associati o di persone non soci.
L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.In particolare l’Associazione persegue le seguenti finalità:
- Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza e la cura dei pazienti affetti da retinoblastoma;
- Sostenere le famiglie dei pazienti affetti da retinoblastoma al fine di agevolare gli spostamenti e l’ospitalità necessari per poter effettuare le visite e le cure presso l’Ospedale di Siena, nei limiti delle capacità finanziarie dell’associazione favorendo le famiglie più bisognose;
- Promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori – medico di famiglia – medici del Centro Tumori;
- Promuovere l’informazione relativa al retinoblastoma;
- Stimolare e promuovere la ricerca scientifica rivolta a migliorare sia le tecniche di diagnosi che le terapie utili alla cura di tale malattia;
- Promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche nazionali ed estere;
- Diffondere l’informazione sulle strutture di assistenza ai pazienti affetti da retinoblastoma;
- Stimolare gli Enti al miglioramento delle strutture ambulatoriali e di degenza per una corretta assistenza ai pazienti affetti da retinoblastoma;
L’associazione, anche con la collaborazione di altre organizzazioni, professionalità e competenze utili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi statutari e con la possibilità di ricevere contributi da terzi, potrà:
- Promuovere la collaborazione e l’interazione a carattere consultivo e/o in convenzione, e con altre modalità legalmente previste, con organizzazioni, associazioni, enti e amministrazioni pubbliche e private per attività in sintonia con l’oggetto sociale del presente statuto.
- Promuovere e/o partecipare a convegni, s2eminari, manifestazioni e altre attività culturali di ogni genere e tipo;
- Effettuare e promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di ogni tipo;
- Partecipare a bandi, concorsi, appalti e gare — indetti da qualsivoglia Ente, pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale o espressione dell’Unione Europea.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l’Associazione potrà, aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati; promuovere raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione.
L’Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti neIl’Associazione al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione stessa.
Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
SOCI-VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO
ART. 5) VOLONTARI
L’associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
I volontari sono persone che per Ioro libera scelta svolgono, per il tramite deII’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. AI volontario possono essere rimborsate dall’ass3ociazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera deII’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.
L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 6) LAVORO RETRIBUITO
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all’art. 16.
ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Nell’associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
Possono far parte deII’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, società ed altri soggetti che dichiarino nella domanda di ammissione di:
- condividere gli scopi e la finalità deIl’Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.Le organizzazioni private partecipano nella persona di un Ioro rappresentante. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.Il Consiglio Direttivo può, inoltre, nominare soci Onorari e Benemeriti.
- Sono soci Onorari le persone che hanno acquisito riconosciuti meriti di carattere scientifico sulla patologia.
- Sono soci Benemeriti le persone o le istituzioni che si sono distinte per aver apportato un
sostanziale impulso alle attività dell’Associazione.
ART. 8) DIRITTI-DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi
previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci deII’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’Adesione aII’Associazione comporta i seguenti obblighi:
- piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi deII’Associazione.
L’Adesione aII’Associazione comporta i seguenti diritti:- partecipare a tutte le attività promosse daIl’Associazione;
- partecipare aII’AssembIea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- esaminare i Iibri sociali, previa richiesta scritta.
ART. 9) MODALITA’ AMMISSIONE ASSOCIATO
Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di
adesione aII’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo di posta elettronica cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, aII’AssembIea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.
L’adesione aII’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli associati aIl’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente alI’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con Io scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.
Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali aII’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità deII’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L’associato escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.
ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi deII’Associazione sono:
- L’Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per Iegge (superamento limiti ex art. 30, D.Lgs.n.117/2017) o se facoltativamente istituito daII’Assemblea dei soci.
- Il Comitato Tecnico Scientifico;
ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo deII’Associazione.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017.
All’assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
- discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell’associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall’ultimo comma del successivo art. 17
- eleggere e revocare, se presenti, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- eleggere e revocare i membri del Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento dei Iavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei Ioro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l’art. 25 del Codice del Terzo Settore.
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti com7piti:
- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione oscissione dell’associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, Iettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo delI’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’AssembIea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.
L’AssembIea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato daII’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente deII’AssembIea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 codice civile.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Nelle deliberazioni che riguardano la Ioro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’AssembIea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.
L’assemblea straordinaria sarà regolarmente cost8ituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero di associati intervenuti in seconda convocazione.
L’AssembIea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare Io scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 25.
ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti daII’AssembIea degli associati e resta in carica per tre esercizi.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l’art. 2382 del codice civile.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.
In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l’intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
In occasione di ogni elezione del Consiglio, l’Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l’Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.
ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti Io ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto deII’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 25.
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate daII’AssembIea degli associati;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni deIl’Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione deIl’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l’ammissione e l’espulsione degli associati (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea degli associati);
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente Io ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. 10
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 5 giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 21) PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE
AI Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza deII’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica deII’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
AI Presidente deII’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate daIl’AssembIea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione deII’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo deII’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i Iibri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 23) L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti daII’AssembIea anche tra persone non socie.
L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 25.
L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. 11
I componenti deII’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. N.231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall’assemblea degli associati. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Esso esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell’art. 30, co. 7 del CT5.
L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.
Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.
Art. 24) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 5 (cinque) membri particolarmente esperti in problemi di retinoblastoma nominati dall’assemblea dei soci.
Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e prestano la loro consulenza gratuitamente. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo che provvederà a convocarlo in via ordinaria almeno due volte l’anno e, comunque, prima di ogni deliberazione concernente impegni programmatici di ordine strettamente tecnico.
ART. 25) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA
Le riunioni di tutti gli organi deII’Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare Io svolgimento deII’adunanza, constatare e proclamare irisultati della votazione;12
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio deIl’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per Io svolgimento dell’attività statutaria ai fini deII’escIusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il fondo patrimoniale deIl’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà delI’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
Le risorse economiche deII’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi deII’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà deII’Associazione;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- dai contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- dalle entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione;
- dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.
ART. 27) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione aII’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti Iibri sociali:
- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la Ioro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni deII’AssembIea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.
I Iibri deII’Associazione sono consultabili all’associato che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.
ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE
Il bilancio delI’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato daII’AssembIea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Se vengono superati i limiti di cui all’art. 14 del C14odice del Terzo Settore — o se facoltativamente deliberato dai propri organi — l’Associazione elabora ed approva il bilancio sociale — secondo
tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS
ART. 31) LO SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento deII’Associazione deve essere deliberato dalI’AssembIea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Iegge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo deIl’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
Il Segretario Il Presidente