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ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO


CHE COS’E’:
 
L’assegno di accompagnamento, altrimenti detta indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall'Inps, al quale hanno diritto i ciechi assoluti e parziali? gli invalidi civili al 100 per cento, con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua,che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.
L’indennità di accompagnamento è stata istituita con Legge 11 febbraio 1980, n.18.

A CHI SPETTA:

L'indennità di accompagnamento spetta alle persone in grado di certificare il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100 per cento, accompagnata dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.
Non ci sono vincoli di età o di reddito. L’indennità è anche compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Per averla, bisogna essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea, purché residenti in Italia. Ne hanno diritto anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno. Ulteriore requisito consiste nel non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

L'indennità di accompagnamento spetta anche:
• ai ciechi civili assoluti, per i quali l'importo è maggiorato a 783,60 euro mensili;
• alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale;
• ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua;
• alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down;
• alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza".
Al compimento del 65° anno di età, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.

L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 480,47 euro mensili (per il 2010), è erogato in 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno.

NON HANNO DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

• coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ma è possibile scegliere il sussidio più conveniente
• le persone invalide ricoverate gratuitamente in Istituti pubblici o in Case di riposo, che provvedono al suo sostentamento, anche in caso contribuiscano economicamente per ottenere un migliore trattamento;
• le persone invalide ricoverate in reparti di lungo-degenza o riabilitativi.

L'indennità di accompagnamento viene comunque corrisposta:
• durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia;
• durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese;
• per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese.

COME SI OTTIENE:

Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità, è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza, allegando la certificazione medica che comprovi la minorazione o menomazione.
Entro tre mesi, viene comunicata alla persona interessata la data della visita medica. In caso di esito negativo della visita, è possibile fare ricorso, entro due mesi dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro, il quale decide entro sei mesi, intendendosi, in caso di silenzio, respinto il ricorso.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica, utilizzando il modello ICRIC, relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
Vedi anche  riferimenti internet (sul dekstop:riferimenti internet assegno di accompagnamento)
Indennità di accompagnamento e Manovra: precisazioni
Cosa prevede l’emendamento
bisogna prima ricordare quali sono oggi i requisiti sanitari previsti.
L’ultima indicazione, quella vigente, è del 1988 (articolo 1, comma 2, lettera b) legge 21 novembre 1988, n. 508).
L’indennità di accompagnamento viene oggi concessa alle persone con inabilità totale quando ricorre una delle due seguenti condizioni:
si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Deambulazione
La prima condizione è chiara: l’indennità viene concessa nel caso di grave impedimento alla deambulazione, tanto grave da non potersi muovere senza l’aiuto di un accompagnatore.
L’emendamento sposta il termine “permanente”, precisando che l’impossibilità a deambulare deve essere permanente. Non è un aspetto marginale e lo spiega bene la stessa relazione all’emendamento.
“Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l’aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi”.
Cosa cambia? Facciamo un esempio concreto.
Chi deambula lentissimamente e con enorme faticacon l’aiuto di un tripode, di due stampelle o di altri ausili, fino ad oggi ottiene l’indennità di accompagnamento, essendo deprivato di una delle funzioni elementari della vita: quello della mobilità personale.
Nel caso l’emendamento venisse approvato, non ne avrà più diritto.
Gli atti della vita
L’altra condizione, alternativa, per ottenere l’indennità di accompagnamento prende in considerazione la necessità di assistenza continua.
Nella normativa vigente si riconosce la necessità di assistenza continua quando una persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ma cosa sono gli atti quotidiani della vita? Per capirlo bisogna rifarsi alla letteratura scientifica internazionale e italiana che sulla rilevazione, misurazione e valutazione dell’autonomia personale ha sviluppato una notevole e consolidata produzione.
Le scale di valutazione dell’autonomia personale sono ampiamente usate anche in Italia da decenni e si basano proprio sulla valutazione della capacità di esecuzione di atti quotidiani.
In ogni caso si distingue fra atti elementari e atti strumentali della vita quotidiana
Sono atti elementari: fare il bagno (ricevere assistenza nel lavare non più di una parte del corpo); vestirsi (escluso l’allacciarsi le scarpe); uso del gabinetto (recarvisi con ausili, di pulirsi e rivestirsi da solo); mobilità (alzarsi e sedersi sulla sedia senza appoggiarsi, usare il bastone); continenza (controllo completo di feci ed urine); alimentazione (escluso il tagliare la carne).
L’emendamento proposto dal Governo prevede che, per ottenere l’indennità di accompagnamento la persona non deve essere in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita.
I risvolti, pertanto, sono due: in primo luogo il riferimento è al complesso degli atti e non solo ad uno o due di essi. È chiaro che la necessità di assistenza per tutti gli atti elementari si configura solo in casi gravissimi.
Il secondo risvolto è ancora più subdolo. Con la nuova definizioni non si ritiene rilevante la necessità di assistenza continua nel caso di impossibilità allo svolgimento degli atti strumentali della quotidianità. Cosa sono? Ricorriamo ancora una volta alla letteratura scientifica.
Sono atti strumentali della vita quotidiana la capacità di usare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto, di essere responsabili nell’uso dei farmaci, di essere capaci di maneggiare il denaro.
Questi atti la nuova definizione, diversamente da quella precedente, non li tiene minimamente in considerazione. Come non tiene in considerazione tutti gli aspetti relazionali derivanti da malattia mentale o da demenza senile.
I nuovi criteri, quindi, escludono dalla concessione dell’indennità di accompagnamento moltissime persone in particolare anziane, con disabilità intellettiva o relazione.
Inoltre con la seconda definizione, si apre anche la porta all’ipotesi di non concedere l’indennità di accompagnamento alle persone che come unica menomazione hanno l’impossibilità di deambulare (è uno solo degli atti elementari) ma conservano la capacità di svolgere tutti gli altri atti quotidiani elementari e magari strumentali. Si pensi, ad esempio, a molte persone paraplegiche che riescono a lavorare e guidare in buona autonomia.
Consulta anche:
• Manovra correttiva: emendamento del Governo

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