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L' IPOVEDENTE AL VOLANTE

Di seguito riportiamo l'estratto relativo ai Requisiti visivi dal: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Art. 325. - Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (art. 119 C.s.).

1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
 
 1.1-i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
 1.2-coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
 1.3-coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
 1.4-coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto

2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto.
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di categoria C e D.
 

Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi

Per i non vedenti è possibile ottenere il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione".
Questo contrassegno permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente è non vedente.
Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL.
Il contrassegno ha validità quinquennale. 
Il contrassegno, lo ricordiamo, è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno. 

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